· l' amministratore è colui che, forte dell' incarico conferitogli in assemblea dalla maggioranza degli intervenuti, detentori di almeno la metà del valore dell' edificio, provvede a gestire gli interessi del condominio, a fronte di un determinato compenso. · e' la figura giuridica che, per qualunque controversia, consente al condominio di agire contro terzi e ai terzi di agire contro il condominio. L'amministratore che, a norma dell’art. 1129, 1 comma, codice civile, deve essere nominato (la norma è inderogabile) quando i condòmini dell’edificio sono più di quattro, è un mandatario fornito di rappresentanza dei proprietari dello stabile. · all’amministratore è attribuito il compito di effettuare gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio, che sono quei diritti che riguardano non solo le parti comuni dell’edificio, ma anche un interesse comune dei condomini in questa loro qualità. l’amministratore, inoltre, può ordinare dei lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere d’urgenza, ed in questo suo potere - dovere l’unico limite che gli incombe è quello dell’obbligo di riferire alla assemblea dei condomini. · l'amministratore deve gestire e far funzionare unicamente le parti comuni, pertanto NON DEVE: o curare i rapporti tra i condomini; o curare i rapporti tra i condomini e i conduttori; o tenere rapporti con i conduttori; o gestire questioni che non siano "attività" proprie del condominio ( es. acquisto di immobili, anche se da adibire a bene comune); o tutelare la privacy e i diritti dei singoli condomini. · l'amministratore deve essere nominato quando in un condominio i condòmini sono più di quattro. Viene eletto dall' assemblea condominiale a cui nessuno può sostituirsi. · l'amministratore può essere nominato dall'autorità giudiziaria qualora il condominio ne sia sprovvisto e l'assemblea non riesca a pronunciarsi a proposito. L'autorità giudiziaria provvede unicamente su richiesta di almeno un condomino. L'amministratore rimane in carica un anno, ma egli non decade automaticamente; egli continua nella pienezza delle sue funzioni fino a quando verrà legalmente scelto un successore. Per la nomina dell'amministratore e soprattutto per la delicatezza del mandato che gli viene conferito e per la necessità che per tale nomina il consenso sia notevole, la legge prescrive la maggioranza degli intervenuti all' assemblea ( e mai meno di un terzo di quelli totali ) e almeno la metà dei millesimi degli appartenenti al condominio. · contrariamente al pensiero di parecchi autori, il giudice di legittimità ha stabilito che la stessa maggioranza è necessaria anche per la riconferma. l'amministratore può essere revocato dall' assemblea con la stessa maggioranza richiesta per la nomina; la revoca può avvenire in qualsiasi momento e anche senza motivo alcuno; all'amministratore non aspetta indennizzo o risarcimento alcuno per la revoca. · l'amministratore può inoltre essere revocato dall'autorità giudiziaria: a) quando, essendo stato destinatario di una citazione o di un provvedimento, anche se esula dalle sue attribuzioni, non ne abbia dato comunicazione all' assemblea dei condòmini; b) se non ha reso conto della sua gestione per due anni; c) se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità. fonte:http://www.amministratoredicondominio.com/doveri/doveri.htm
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