![]() Se la norma dovesse “passare”
senza che la Camera
apporti modifiche, le assemblee di
condominio sarebbero totalmente
rivoluzionate. Il nuovo art. 1136 del codice civile potrebbe recitare così:
L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con
l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero
edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.
Praticamente non esiste un quorum costitutivo: anche con un solo condomino, qualora la convocazione degli altri condomini fosse regolare, l’assemblea dovrebbe considerarsi regolarmente costituita. Ciò che conta, infatti, perché le deliberazioni siano valide è che si registri il voto favorevole di almeno un terzo dei partecipanti al condominio che rappresenti come minimo un terzo del valore millesimale dell’edificio (333 millesimi). Esempio: in un palazzo con sei condòmini la decisione assembleare, per quelle materie il cui quorum non è espressamente previsto dalla legge, sarà valida se riporteranno il voto di almeno 2 condomini e quanto meno 333 millesimi. Insomma, se
la riforma venisse approvata nel testo approvato dal Senato la decisione
dell’adunanza sarebbe da considerarsi valida se adottata con il voto favorevole
di un non meglio individuato numero di condòmini che possiedano almeno 333 millesimi di proprietà.Teoricamente potrebbe essere anche un solo proprietario: uno che possiede 333 millesimi di propietà ! È quindi ininfluente il numero dei condomini presenti per ritenere valida l’assemblea e poter deliberare. Cioè, l'assemblea che si svolge nel condominio preso in considerazione nell’esempio, dove prendono parte due soli partecipanti su sei, una delibera potrebbe essere approvata con il voto favorevole dei due condomini presenti, se posseggono quote millesimali che rappresentino più di 333 millesimi. [fonti: condominioweb ilSole24ore] |
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