Il problema delle deleghe si ripropone, immancabilmente, in ogni assemblea condominiale. Le domande più frequenti riguardano il numero di deleghe che ogni partecipante all'assemblea può raccogliere, oppure se l'amministratore può ricevere deleghe o, forse con meno frequenza, se un soggetto esterno al condominio può raccogliere deleghe e partecipare all'assemblea.
Il regolamento di condominio non può impedire al singolo condomino di partecipare all’assemblea tramite delega; tuttavia ogni regolamento condominiale può prevedere un limite a tale diritto, ad esempio con un tetto massimo di deleghe a carico di ciascun partecipante oppure ponendo il divieto di conferire la delega a persona estranea al condominio.
Questi vincoli, talvolta, rendono difficile il raggiungimento del quorum necessario per deliberare, impedendo talvolta l’assunzione di decisioni importanti per la gestione del condominio.
La legge non specifica il funzionamento della delega che, oramai, viene allegata alla convocazione: tale mandato può persino essere conferito oralmente con il solo onere di conferma successiva da parte del delegato.
I rapporti tra il delegante e il delegato sono, comunque, disciplinati dalle regole generali sul mandato mentre eventuali conflitti tra entrambi i soggetti non vanno ad inficiare le delibere assunte dal delegato. Il delegante è rappresentato in pieno dal delegato, a meno che non gli abbia comunicato i limiti del suo mandato, inoltre è bene sapere che non potrà mai lamentarsi per l’operato del delegato, anche se lo stesso ha votato in modo differente alle sue istruzioni. Ad ogni effetto il condomino rappresentato è come se fosse presente.
E’, comunque, compito del presidente verificare la validità della costituzione dell’assemblea stessa e quindi controllare la regolarità delle deleghe; l’eventuale presenza di un soggetto esterno, però, non influenza la regolarità delle decisioni prese, tranne se la partecipazione e il voto espresso dal soggetto in questione abbiano influito sulle maggioranze richieste. In questi casi le delibere vengono sottoposte alla cosiddetta “prova della resistenza”, cioè viene accertato se tali decisioni avrebbero raggiunto le maggioranze richieste anche senza il voto irregolarmente espresso dal falso delegato.
Per quanto attiene le deleghe all'amministratore di condominio o a un soggetto esterno, se nulla dice a riguardo il regolamento, chiunque,
condomino o estraneo o anche l’amministratore, può essere portatore di deleghe. Per quanto attiene la possibilità da parte del proprietario di delegare il coniuge, se il regolamento condominiale non
impone limiti al potere di rappresentanza in assemblea, questo è
disciplinato dall'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del
codice civile e dalle norme generali in tema di rappresentanza ex
articolo 1387 del codice civile e seguenti.
La legge, non pone limite al numero delle deleghe, ma parte della giurisprudenza ammette che il regolamento contrattuale (come quello cui siamo sottoposti nel comprensorio Ecopolis) possa prevedere un numero massimo delle deleghe, di cui uno può essere portatore, sia vietando a qualcuno di esserne portatore (per esempio l’amministratore). Per quanto ci riguarda, il nostro regolamento non contiene alcuna indicazione in merito; dunque nessun limite al numero di deleghe raccolte dal singolo condòmino ! Infine, nel caso di un condomino proprietario di più appartamenti, questi può dare solo una delega ! Fonti: condominioweb fincolsunting |
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